I.C.I. - aliquote, detrazioni e altro
ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI 2010
La legge stabilisce che restano confermate di anno in anno le aliquote in vigore, a meno che non venga approvata una specifica deliberazione di rettifica.
Per l'anno 2010 sono ancora in vigore le aliquote approvate per l'anno 2007.
E’ possibile scaricare il prospetto riassuntivo delle aliquote in vigore nonché le deliberazioni di approvazione delle aliquote degli ultimi anni.
ABITAZIONE PRINCIPALE
L’abitazione principale è ESENTE DALL’ICI purché non rientri nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) o A8 (ville).
Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente con i suoi familiari (art. 8 D.Lgs. n. 504/1992). Pertanto, per ogni contribuente e per la sua famiglia può essere individuata ai fini I.C.I. una sola “abitazione principale”.
L’Ufficio tributi provvede, con la collaborazione degli altri uffici comunali e mediante l’incrocio con i dati anagrafici e tributari degli altri comuni e dell’Agenzia delle Entrate, alle verifiche necessarie alla individuazione di eventuali soggetti passivi appartenenti alla stessa famiglia che usufruiscano indebitamente di più agevolazioni.
In deroga a quanto sopra stabilito, una unità immobiliare può essere considerata abitazione principale del soggetto passivo nonostante i suoi familiari abbiano la residenza in altra abitazione nei seguenti casi: ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, obbligo contrattuale o di legge, altro motivo di forza maggiore. (Art. 3 del regolamento comunale ICI).
Sono esenti, con le stesse limitazioni di categoria catastale, anche le abitazioni che il Regolamento comunale “assimila” a quella principale:
1. abitazione data in uso gratuito ai seguenti parenti: figli, genitori, nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle, che abbiano la residenza nell’abitazione stessa e che abbiano intestate le utenze dei servizi pubblici (vedi modulo)
2. abitazione di proprietà o usufrutto di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché non sia affittata né ceduta in comodato gratuito a persone diverse dai parenti di cui al punto 1 (vedi modulo)
Attenzione! Nei due casi sopra descritti il Regolamento Comunale richiede obbligatoriamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documenti necessari (utilizzare i moduli di cui sopra).
Se l’abitazione principale o assimilata è di cat. A9 A1 o A8 dovrà essere applicata l’aliquota del 4 per mille con la detrazione di €. 103,29.
Pertinenze
Per le pertinenze durevolmente ed esclusivamente destinate al servizio dell’abitazione principale o assimilata, si applica l’esenzione (o l’aliquota e la detrazione per le cat. A1 e A8) stabilita per le abitazioni stesse , con i seguenti limiti:
a) totale compl. pertinenze ammesse ---> massimo n. 4;
b) cantine (cat. C/2) ---> massimo n. 1;
c) autorim., posti auto, ecc. (cat. C/6) ---> massimo n. 2;
d) tettoie chiuse o aperte (cat. C/7) ---> massimo n. 1.
IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE c/1, c/3, d/2 e d/4
aliquota del 5,75 per mille
Si tratta di immobili non abitativi.
Attenzione! L’aliquota del 5,75‰ è applicabile a condizione che i fabbricati non siano destinati ad attività o utilizzi difformi da quelli previsti per la specifica categoria catastale, in caso contrario scontano l’aliquota del 6,5‰.
Per tutti gli altri immobili non compresi nei punti precedenti
aliquota del 6,5 per mille (aliquota ordinaria)
Si tratta di: abitazioni secondarie e loro pertinenze, aree fabbricabili
Terreni agricoli: esenti
Si ricorda che - come per gli scorsi anni - ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e di ogni altra imposta le rendite catastali dei fabbricati devono essere rivalutate del 5 per cento.
AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
L’Amministrazione Comunale ha deliberato dei valori minimi (vedi tabella) che, se applicati, mettono al riparo da eventuali contestazioni.
SERVIZIO "BOLLETTAZIONE" I.C.I.
Viene confermato il servizio di "BOLLETTAZIONE" I.C.I., avviato nel 2004 dal comune di Gardone Riviera, tra i primi a livello nazionale.
Ai contribuenti che non sono esenti vengono inviati:
• i dati degli immobili soggetti ad I.C.I. come risultano all’ufficio tributi ed i relativi importi dovuti a titolo di I.C.I.;
• i bollettini I.C.I. pre-compilati anche con gli importi dovuti.
La comunicazione dei dati e degli importi va intesa semplicemente come un aiuto e una proposta di collaborazione tra il Comune e i contribuenti, che sono invitati a segnalare eventuali errori o manchevolezze dei dati, così da poter effettuare le correzioni necessarie e migliorare il servizio.
NON si tratta di notifica delle rendite catastali o di avviso di pagamento e neppure di cartella esattoriale.
Perciò, il contribuente dovrà controllare l’esattezza dei dati riportati nel prospetto allegato e verificare l’esistenza di eventuali ulteriori beni immobili o diversi presupposti impositivi (aree fabbricabili, fabbricati rurali, ristrutturazioni o modifiche del fabbricato non denunciate, ecc.). Nel caso rilevasse errori o manchevolezze dovrà ricalcolare gli importi effettivamente dovuti ed utilizzare il bollettino allegato in bianco.
Il Comune, indipendentemente dai dati e dagli importi comunicati, conserva comunque il potere di liquidazione e accertamento che sarà regolarmente applicato qualora, successivamente, la situazione immobiliare del contribuente risulti difforme da quella fin qui verificata (ad esempio, nei casi di immobili non dichiarati o dichiarati in modo non corretto, di modifiche o ristrutturazioni non accatastate, ecc.).
DOVE E COME SI PUO’ PAGARE
• presso tutti gli Uffici Postali oppure presso l’agenzia di Gardone Riviera del Banco di Brescia (Tesoreria Comunale) utilizzando i bollettini allegati (c.c.p. n. 16251258 intestato “Comune di Gardone Riviera – Servizio Tesoreria – I.C.I.”);
oppure
• presso banche, uffici postali e concessionari della riscossione con il “modello F24”. Il codice catastale del Comune da indicare sul modello è D917 (è possibile scaricare il modulo di versamento e la tabella dei codici tributo).
QUANDO SI PAGA
Si può pagare l’intero importo annuale in unica soluzione entro il 16 giugno 2009
oppure in due rate con le seguenti scadenze:
- 1ª rata: entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta;
- 2ª rata: dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno.
Attenzione alle scadenze! Per il ritardato pagamento è prevista la sanzione del 30%.
IMPORTO MINIMO
L’imposta non è dovuta se non supera i 12 euro per l’intero anno. Se l’importo dovuto per l’acconto è inferiore a tale cifra (esempio: 11 euro) si può versare il totale annuo in unica soluzione alla scadenza del saldo.
VERSAMENTO CONGIUNTO
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. All’atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento deve comunicare all’Ufficio Tributi del Comune i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto (vedi modulo).
DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE
Non si deve più presentare la dichiarazione di variazione ai fini I.C.I. per la compravendita dei fabbricati (e anche in altri casi).
Infatti, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 223/2006, la dichiarazione ai fini I.C.I. (vedi modulo, compilabile a video) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
L’elenco dei casi di variazione per i quali permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione è contenuto nelle istruzioni per la compilazione della stessa.
La presentazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il Regolamento comunale I.C.I. stabilisce che i contribuenti possono "mettersi in regola" per eventuali errori od omissioni relativi anche a periodi precedenti il termine previsto dalla normativa (un anno).
Il contribuente dovrà pagare l’imposta dovuta maggiorata degli interessi al tasso legale e di una sanzione ridotta ad un decimo del minimo di legge, dandone comunicazione all’Ufficio Tributi (vedi modulo).
SERVIZIO CORREZIONE ERRORI CATASTALI
Nei dati del catasto sono presenti molte inesattezze di intestazione, di indirizzo, di identificazione degli immobili che spesso derivano da banali errori di trascrizione degli atti o dal mancato aggiornamento di vie, numeri civici ecc.
Fino a poco tempo fa, il cittadino che voleva far correggere un errore nei registri catastali si rivolgeva di solito ad un geometra specializzato, con una spesa di un certo rilievo.
Ora l’Agenzia del Territorio ha messo a disposizione una procedura denominata “Contact Center” (per maggiori informazioni cliccare qui) tramite la quale si possono segnalare via internet alcune specifiche tipologie di errori e chiederne la correzione.
Per i cittadini che abbiano poca dimestichezza con l’informatica, l’Amministrazione comunale si propone quale intermediario con il Catasto per la correzione degli errori di cui sopra.
Il servizio, curato dal personale dell’Area Tributi, è rivolto alle persone fisiche residenti nel Comune e principalmente in relazione all’abitazione di residenza e relative pertinenze.


